
To Hellenikon
Associazione universitaria per lo studio del mondo greco
Statuto
Articolo 1. Denominazione, sede, durata
1. È costituita l’Associazione universitaria per lo studio del mondo greco denominata “To Hellenikon”, acronimo “TH”, regolata a norma del Titolo I cap. III, artt. 36-42 del Codice Civile nonché del presente Statuto.
2. L’Associazione ha sede legale presso il recapito istituzionale del Presidente.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2. Scopo e attività
1. L’Associazione è libera, democratica, egualitaria, non ha scopo di lucro e si propone di: rappresentare le categorie professionali degli studiosi afferenti alle Università e agli Enti di Ricerca italiani che operano nell’ambito delle discipline relative allo studio del mondo greco; favorire la valorizzazione del mondo greco in tutte le sue manifestazioni, dalle origini al presente, negli ambiti della ricerca, dell’organizzazione didattica universitaria, dei dottorati e delle scuole di specializzazione; promuovere ogni attività scientifica, didattica, culturale e divulgativa che riguardi la civiltà del mondo greco.
2. L’Associazione si occupa degli sbocchi professionali dei laureati e della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti; promuove attività di terza missione all’interno dell’università e degli enti di ricerca in essa rappresentati; assume iniziative volte a favorire la presenza della civiltà greca nelle politiche culturali, nella comunicazione e nella vita pubblica. Può avviare forme di collaborazione o adesione a organismi nazionali e internazionali aventi fini analoghi.
Articolo 3. Soci
1. Sono soci ordinari i professori e i ricercatori che siano o siano stati in servizio presso Atenei o Enti di ricerca italiani, inquadrati nei Gruppi Scientifico-Disciplinari attivi nella ricerca e/o nella didattica relative al mondo greco, e presso istituzioni preposte alla tutela del patrimonio culturale. L’ingresso avviene su domanda, corredata di curriculum, da presentare al Segretario. Su proposta del Consiglio direttivo, l’Assemblea esprimerà il suo parere. I soci ordinari sono tenuti a versare ogni anno una quota di adesione, fissata o confermata dall’Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno e valida per l’anno in corso. La quota deve essere versata sul conto dell’Associazione entro il 30 aprile di ogni anno (fa fede in tal senso la data del versamento). Valgono comunque per l’anno in corso, in qualunque momento siano versate, le quote di prima associazione. La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.
2. Sono soci corrispondenti tutti gli studiosi, italiani e stranieri, che abbiano interessi scientifici nell’ambito della civiltà greca e che non rientrino nelle categorie definite al c.1. Il loro ingresso avviene su domanda, corredata di curriculum, con le medesime procedure definite dal c. 1. I soci corrispondenti non sono tenuti al pagamento della annuale quota associativa di adesione ma ad una assidua partecipazione (cf. Art. 4.1).
3. Hanno diritto di voto i soci ordinari che risultano in regola con il pagamento della quota associativa. Essi deliberano per l’approvazione dello Statuto e di sue modifiche, per l’approvazione di eventuali regolamenti e convenzioni, per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo annuale, per la nomina del Consiglio direttivo e del Presidente, per ogni decisione sugli argomenti e i provvedimenti all’Ordine del Giorno nell’Assemblea.
4. I soci corrispondenti possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e ad altre riunioni formalmente indette, ma non hanno diritto di voto.
5. Possono aderire all’Associazione come soci corrispondenti senza diritto di voto anche soggetti collettivi, quali istituzioni culturali, di ricerca o didattica, associazioni disciplinari e professionali operanti in Italia e all’estero le cui finalità siano convergenti con quelle indicate all’articolo 2 del presente Statuto, i quali possono partecipare all’Assemblea ordinaria tramite un rappresentante da essi designato. La loro adesione sarà preventivamente vagliata dal consiglio direttivo dell’Associazione e sottoposta poi all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 4. Recesso, esclusione, registro dei soci
1. La qualità di socio ordinario viene meno per recesso o per esclusione in relazione alla mancata partecipazione non giustificata a tre assemblee consecutive dell’Associazione e al mancato pagamento delle quote associative annuali. La qualità di socio corrispondente viene meno per recesso o per esclusione in relazione alla mancata partecipazione non giustificata a tre assemblee consecutive dell’Associazione.
2. In caso di mancato pagamento della quota per tre anni consecutivi, il Tesoriere invia un sollecito. Il socio ha trenta giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle tre quote. In caso di ulteriore morosità perde la qualifica di socio ordinario. La riacquista se versa tutte le quote mancanti, previa ratifica da parte dell’Assemblea nell’adunanza successiva.
3. Il Segretario, ascoltato il Tesoriere, tiene un registro di tutti i soci, distinti in ordinari e corrispondenti. Il registro, aggiornato con cadenza mensile, è pubblicato sul sito dell’Associazione.
Articolo 5. Patrimonio sociale
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali emolumenti o compensi percepiti dall’Associazione in relazione alle proprie attività didattiche, editoriali o di ricerca, da donazioni, lasciti o contributi di terzi, da beni acquistati con le disponibilità finanziarie citate.
2. Ogni anno solare il Consiglio direttivo controlla lo stato patrimoniale dell’Associazione, il bilancio preventivo e consuntivo annuale nonché la relazione sull’esercizio finanziario per il dibattito in Assemblea. Almeno dieci giorni prima dell’Assemblea saranno depositati presso la Sede sociale, per la consultazione, tutti i documenti contabili e l’elenco dei soci.
3. Per tutto il corso della vita dell’Associazione vige il divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
Articolo 6. Organi
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, il Segretario, il Tesoriere.
Articolo 7. Assemblea
1. L’Assemblea è formata dai soci ordinari e si riunisce in adunanza plenaria almeno una volta l’anno in presenza, su convocazione del Presidente, che stabilisce l’Ordine del Giorno. La convocazione, con l’Ordine del giorno, giungerà per via telematica, almeno due settimane prima della data fissata.
2. L’Assemblea è validamente costituita in adunanza plenaria ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio ordinario designato dal Presidente all’inizio della seduta.
3. L’Assemblea delibera in adunanza plenaria, con la maggioranza assoluta dei soci presenti, sulla nomina per elezione del Consiglio direttivo e del Presidente, da scegliere fra i soci ordinari; sulla ammissione o riammissione dei soci ordinari e corrispondenti; sulla esclusione dei soci; sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del Presidente; sull’ammontare delle quote associative annuali; sulle direttive generali relative alle attività dell’Associazione nonché su eventuali regolamenti e convenzioni; su qualunque altro argomento all’Associazione stessa riservato dalle leggi vigenti e dallo Statuto.
4. L’Assemblea delibera ordinariamente per alzata di mano, ma ricorre allo scrutinio segreto se lo chiede anche uno solo dei soci ordinari. Il voto sia per il Presidente sia per il Consiglio direttivo è a scrutinio segreto e ammette una duplice modalità: voto in presenza, espresso nel corso dell’assemblea elettorale oppure, per chi non possa essere presente, voto espresso in modalità telematica su piattaforma dedicata, tranne in casi eccezionali in cui si stabilisca diversamente da parte del Consiglio direttivo. Per le procedure, si rinvia al Regolamento elettorale che l’Assemblea approva su proposta del Consiglio direttivo.
5. L’Assemblea delibera in sede straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
6. Non è ammesso il voto postale né il voto per delega.
Articolo 8. Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto soci ordinari, tutti eletti dall’Assemblea, di cui quattro professori ordinari, tre professori associati e un ricercatore.
2. Il Presidente e tutti gli altri componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, a partire dalla data della nomina, con il limite di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno ogni quattro mesi, anche tramite collegamenti a distanza, predispone gli argomenti e i materiali nonché il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione sull’esercizio finanziario per il dibattito in Assemblea; sottopone all’Assemblea le domande di ammissione all’Associazione e i casi di esclusione; attua le delibere dell’Assemblea.
4. Il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti al Presidente, a membri del Consiglio direttivo o a soci ordinari.
Articolo 9. Presidente
1. Il Presidente, eletto dall’Assemblea tra i professori di prima fascia, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’Associazione; convoca l’Assemblea in adunanza plenaria e il Consiglio direttivo; d’intesa con il Consiglio direttivo compila, con il Segretario, l’Ordine del Giorno per l’Assemblea; attua, con il Segretario, le decisioni prese dall’Assemblea; provvede, con il Tesoriere, all’amministrazione del patrimonio e agli ordini di pagamento: per l’amministrazione del patrimonio e per gli ordini di pagamento sia il Presidente sia il Tesoriere procedono con firme disgiunte.
2. Il Presidente, con il Consiglio direttivo e in particolare con il Segretario e con il Tesoriere, cura sia la redazione sia la conservazione dei verbali dell’Assemblea, dei bilanci annuali, del registro dei soci ordinari e corrispondenti. 3. Il Presidente può attribuire l’incarico di svolgere specifiche attività a singoli consiglieri o a soci ordinari, che saranno tenuti a riferire al Consiglio direttivo.
Articolo 10. Vicepresidente
1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nella prima riunione utile.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’attuazione delle delibere del Consiglio direttivo e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 11. Segretario
1. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nella prima riunione utile.
2. Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione organizzativa; redige il verbale di ogni adunanza dell’Assemblea e di ogni riunione del Consiglio direttivo; tiene un registro di tutti i soci, distinti in ordinari e corrispondenti.
Articolo 12. Tesoriere
1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nella prima riunione utile.
2. Il Tesoriere coadiuva il Presidente, in regime di firme disgiunte, nell’amministrazione del patrimonio e negli ordini di pagamento; predispone il bilancio consuntivo e preventivo annuale nonché la relazione sull’esercizio finanziario; controlla con il Presidente la regolarità del versamento delle quote da parte dei soci e, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, invia un sollecito per il pagamento.
Articolo 13. Scioglimento
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina un liquidatore, fissandone eventualmente il compenso. Il patrimonio sarà devoluto a una o più istituzioni aventi finalità di ricerca sul mondo greco, individuate dall’Assemblea nell’ambito della delibera di scioglimento.
